di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 8199 del 4 Aprile 2013.

Il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali che la lesione ha comportato. Inoltre, ex art. 1218 codice civile, il debitore (nel caso di specie, l'appaltatore, il quale ha generato vizi e difformità sulla cosa commissionata tali da aver reso necessario l'intervento di un soggetto terzo riparatore) oltre a dover provvedere all'eliminazione dei vizi, è tenuto a risarcire il danno al committente. Ciò pur se quest'ultimo non dovesse essere attualmente in possesso di fattura di riparazione.

L'assenza immediata di documento comprovante l'avvenuto intervento, essendo la riparazione da effettuare un onere futuro ma certo, di importo determinato o determinabile, non intacca l'efficacia della richiesta di risarcimento avanzata dal creditore. E la somma complessiva dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno dovrà sicuramente comprendere anche l'iva, essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato. Infatti, ex art. 18 d.p.r. n. 633 del 1972 (imposta sul valore aggiunto) “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente” (c.d. obbligo di rivalsa).

Dovendo ripagare il danno per l'intero, il debitore sarà chiamato a pagare anche l'iva addebitata dal riparatore.
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