di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 8086 del 3 Aprile 2013.

I criteri necessari ad integrare la fattispecie del danno da circolazione stradale, e dunque idonei ad attivare il rispettivo obbligo di risarcimento, sono contenuti nella normativa base del codice civile all'art. 2054. Il codice delle assicurazioni private integra poi tale normativa generale regolamentando nello specifico determinate situazioni. Gli elementi fondamentali che devono essere presenti affichè operi la suddetta normativa sono: la circolazione (che non implica solo movimento; è ritenuta circolazione anche la sosta del veicolo); il veicolo non deve essere a guida di rotaie; la strada deve essere pubblica. Se sono integrate queste tre condizioni allora operano le regole dell'rc auto.

Non rilevano dunque né la natura del mezzo posto su strada pubblica né le motivazioni che hanno spinto il veicolo al movimento: applicando la normativa codicistica, anche l'operaio schiacciato dal macchinario nel corso dei lavori di manutenzione del manto stradale ha diritto al risarcimento del danno da rc auto, a patto che l'evento sia avvenuto su via adibita a pubblico passaggio. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte nella sentenza in oggetto dissipando ogni possibile dubbio circa l'inquadramento giuridico di questa determinata fattispecie.

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