Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7786 del 27 Marzo 2013

di Licia Albertazzi - L'art. 633 c.p.c. elenca gli elementi essenziali ed i casi in cui è possibile ricorrere al procedimento monitorio. Fondamentale, ai fini dell'accoglimento del ricorso per ingiunzione di pagamento, è la determinatezza del bene oggetto di procedimento, ossia la liquidità del credito vantato. Nel caso di specie la Suprema Corte si è pronunciata in merito all'impugnazione, promossa da un avvocato, della sentenza di primo grado che dichiara la nullità del decreto ingiuntivo ottenuto dal legale. Il giudice di merito avrebbe adottato tale decisione sulla base della mancata allegazione in sede di ricorso per decreto ingiuntivo di ogni singolo rapporto di credito oggetto della controversia ma essendo stata prodotta, in loro vece, un'unica parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.

La Corte cassa la sentenza impugnata spiegando come la sommarietà sia caratteristica dominante del procedimento per decreto ingiuntivo e di come sia dunque lecito che il legale creditore, nel promuovere azione finalizzata al recupero del proprio credito professionale (art. 633 co2 c.p.c.) alleghi solamente una propria parcella omologata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza invece che il dettaglio dei rapporti professionali per i quali lo stesso ricorre. Si tratta infatti di rapporti tra loro omogenei ed idonei ad integrare i requisiti di cui all'articolo sopra citato, non necessitando quindi, ai fini della determinatezza, la narrazione specifica dei singoli rapporti di credito sorti nelle medesime circostanze.

La Suprema Corte conclude come in questo caso non risulterebbe nullo il provvedimento monitorio ma, eventualmente, dovrà essere dimostrata in corso di causa da parte dell'avvocato attore la fondatezza della propria domanda.

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