di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 5944 dell'11 Marzo 2013
Secondo l'art. 4 della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) in combinato disposto con la legge 662/1996 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) gli immobili dello Stato possono essere alienati (c.d. dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici) a condizioni differenti rispetto i normali prezzi di mercato. Ad esempio, gli onorari notarili sono ridotti del 20% e per lo Stato venditore sono previste agevolazioni in tema di produzione di documentazione relativa alla proprietà
ed alla regolarità urbanistica.

In particolare è prevista una riduzione del 30% rispetto al prezzo di mercato degli alloggi liberi per la vendita di abitazioni di proprietà dello Stato in favore degli stessi conduttori attuali: a questi soggetti spetta il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile locato e gli stessi possono procedere all'acquisto beneficiando della riduzione di legge senza che sia necessario alcuna particolare condizione reddituale.

La Suprema Corte evidenzia come nessuna norma statuisca un tale requisito; semplicemente la volontà del legislatore è stata quella di agevolare l'acquisto degli immobili un tempo dati in locazione da parte di quegli stessi soggetti che vi si sono insidiati, i quali in caso contrario potrebbero incorrere nel pericolo di vedersi privati della casa in cui (da più o meno tempo) dimorano.
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