di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 6207 del 13 Marzo 2013
Il recesso del socio di società di capitali quotata in borsa è strettamente regolato dall'art. 2437 codice civile (delle modificazioni dello statuto). Questa normativa, redatta prima della riforma organica delle società avvenuta per mezzo del d. lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6 (riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) stabilisce chiaramente in quali casi il socio può recedere e quando invece non gli è concesso, determinandone le tempistiche e concedendo allo statuto sociale di contenere clausole migliorative rispetto al dettato di legge, decidendo anche circa il rimborso delle quote a lui spettanti. Il recesso del socio deve poi essere autorizzato dall'assemblea.

Nel caso in oggetto un socio decide di recedere dalla società a seguito di intervenuta fusione della stessa. In questa occasione la Suprema Corte evidenzia quali siano i criteri da adottarsi proprio per quantificare il rimborso dovuto al socio uscente.

Occorre prendere come riferimento le quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la delibera assembleare autorizzante l'uscita del socio. Il prezzo di riferimento delle singole azioni viene quindi individuato nella media delle quotazioni di mercato registrate nel periodo sopra citato, ed in questo modo può avvenire la quantificazione del rimborso dovuto al socio recedente.
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