di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 6284 del 13 Marzo 2013
In tema di contratti di locazione l'art. 54 della legge 392/1978 (clausola compromissoria) pone un limite alla decisione delle controversie sorte in merito alla determinazione del canone contrattuale: secondo la normativa citata è fatto espresso divieto alle parti di devolvere la decisione in merito ad un collegio arbitrale. Un'eventuale clausola in tal senso inserita all'interno del contratto
di locazione sarebbe nulla ex lege.

In particolare è vietato agli arbitri decidere circa la determinazione dell'importo dovuto a titolo di canone di locazione, compreso il suo adeguamento ed aggiornamento periodico. Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte ricorda tuttavia come ciò non ostacoli invece gli stessi nel pronunciarsi sulla domanda di rescissione del contratto avanzata da una delle parti per lesione ultra dimidium: in quei casi, cioè, in cui vi sia una netta sproporzione tra il corrispettivo versato dal locatario e l'effettivo godimento dell'immobile.

Gli arbitri ben possono confrontare le condizioni contrattuali inerenti il canone pattuito con il precedente locatario rispetto al canone attuale dovuto dall'inquilino presente; ciò al fine di valutare se effettivamente vi sia sproporzione tra il dovuto e il goduto, raccogliendo gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda principale di rescissione del contratto. In questo caso il canone di locazione non costituirebbe l'oggetto principale della questione ma soltanto un parametro indiziario per la definizione della domanda di rescissione.
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