di Licia Albertazzi- Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n.6552 del 14 Marzo 2013
In materia di esecuzione forzata, all'art. 545 c.p.c. il nostro ordinamento prevede alcuni casi di esclusione della pignorabilità: si tratta di situazioni aventi ad oggetto determinati beni che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono tutelati dalla legge e non sottoponibili a pignoramento. In generale le ipotesi contemplate riguardano beni e utilità destinate al sostentamento primario della persona (crediti alimentari, sussidi ceduti per particolari esigenze economiche) nonchè tutti quelle cose la cui funzione sia di consentire l'espletamento di un pubblico servizio. Questi beni, la cui funzione essenziale rappresenta un interesse superiore rispetto al diritto del creditore (anche se giudizialmente accertato) sono sottoposti al regime dell'impignorabilità relativa.

Nella sentenza in oggetto - riguardante alcuni beni di proprietà comunale - la Suprema Corte statuisce tuttavia come la circostanza che essi siano impignorabili non escluda a priori la possibilità di procedere a procedura di espropriazione dei suddetti beni presso terzi: fine ultimo di questo istituto risiede infatti nel preservare il patrimonio protetto (nel caso in oggetto, patrimonio pubblico) per garantirne la destinazione originaria (finalità pubblicistiche). Dati questi presupposti, questo rimedio è sicuramente ammesso, poichè esso è volto proprio a riportare i beni alla iniziale disponibilità giuridica e di fatto.
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