dalla rubrica Law in Action di Paolo Storani - Nei suoi primi giorni di vita la nuova rubrica LIA si è occupata già due volte di filtro in appello e stavolta, in nome dell'ambiziosa funzione che si è prefissa, vale a dire fornire ai suoi visitatori utili esempi di diritto vivente, presenta brani tratti dalla giurisprudenza significativa della Corte di Appello di Roma, Terza Sezione Civile.
La sapiente penna del Consigliere Mauro Di Marzio ci conduce verso qualche certezza: in primo luogo, a mente dell'art. 348-bis c.p.c., secondo l'illustre Autore, che esclude che la delibazione possa avere una valenza sommaria, assimilabile a quella identificata con il fumus boni juris, sembra potersi dire che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è PRIMA FACIE infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio-giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del Collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l'accesso alle (ed alle sole) impugnazioni DILATORIE e PRETESTUOSE.
L'ordinanza di cui all'art. 348-bis, per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di PLATEALE INFONDATEZZA.
Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello OGGETTIVAMENTE TALE, perché PALESEMENTE INFONDATO.
Si può dire, quindi, che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c. non ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento.
Ciò, del resto, è reso manifesto dalla previsione del successivo art. 348-ter c.p.c.concernente il ricorso per cassazione contro la doppia conforme. Tale disposizione, infatti, circoscrive l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è fondata sulle STESSE RAGIONI, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata". L'impugnazione dichiarata inammissibile è ulteriormente penalizzata dalla Legge di Stabilità 2013 che all'art. 13, comma 1-quater, sancisce che la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della pronuncia.
E trattando di filtro in appello non si può non rivolgere il pensiero all'analogo contenuto dell'ordinanza di cui all'art. 375, n. 5, c.p.c. in tema di ricorso per cassazione. ...la trattazione continua nei prossimi giorni su LAW IN ACTION
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