La delicata tematica degli abusi sessuali sui minori è stata recentemente arricchita da un'autorevole pronuncia della Cassazione Penale; la Sezione III, con la n. 4127/2013 ha confermato la colpevolezza del genitore che omissivamente non impedisce l'evento lesivo (violenza sessuale) ai danni del figlio.

La problematica sottende la risoluzione di alcuni quesiti giuridici, quali la punibilità penalmente sanzionabile della condotta omissiva, il contenuto dell'obbligo di attivarsi in virtù dell'obbligo di garanzia gravante sul genitore e l'obbligo di denuncia in ragione del fatto che si è venuti a conoscenza della condotta illecita perpetrata sotto condizione obbligatoriamente garantita.

Partendo dal dato empirico, nel caso di specie, si tratta di un caso di abusi sessuali in danno ad un minore, da parte di un terzo soggetto estraneo alla famiglia nucleare, con la madre del minore a conoscenza degli incontri.

In merito alla prima questione, la colpevolezza omissiva trae origine dall'art. 40, comma 2 c.p., per cui "non impedire l'evento che si aveva l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo".

In tal senso, rispondendo al secondo quesito circa l'obbligo giuridico di impedire l'evento, essa si sostanzia concretamente sul gravame impeditivo in capo ad soggetto individuato, con adeguati poteri o facoltà a tutela di beni giuridici protetti.

Da ciò si deriva che la posizione di garanzia del genitore nei confronti del figlio rientra tra quelle garantite e (in risposta al terzo quesito) pur non sussistendo un obbligo di denuncia, sussiste l'obbligo di porre in essere tutti gli atti idonei affinché si facciano cessare le condotte illecite. Coerentemente, la Cassazione ha disposto la colpevolezza della condotta materna.
Autore: Shanna

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