di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 5397 del 5 Marzo 2013
La trascrizione della domanda giudiziale in tema di controversie immobiliari, così come disciplinata dall'art. 2652 (effetti della trascrizione nei confronti dei terzi) e dall'art. 2644 codice civile (effetti della trascrizione) non ha la funzione di rendere intrinsecamente efficace la domanda stessa ma di darne pubblicità ai terzi. Provvedere a questo adempimento è indispensabile per realizzare una sorta di tutela anticipata del diritto che, in caso di accoglimento della domanda, si andrà ad acquistare, diffidando i terzi dall'agire in pendenza di procedimento e cautelandosi da qualsiasi altro acquisto del diritto in oggetto che potrebbe verificarsi dopo la trascrizione stessa.

Nel caso in oggetto la parte agente ha provveduto a trascrivere domanda giudiziale di arbitrato, finalizzata ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, senza tuttavia specificare l'esistenza né la durata dell'usufrutto gravante sull'immobile stesso.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso di specie, ha così confermato come il comportamento mantenuto dal soggetto agente possa ritenersi legittimo, poiché lo stesso, agendo soltanto per la nuda proprietà e non anche per la titolarità dell'usufrutto, è tenuto dalla legge ad annotare soltanto ciò che riguarda strettamente il diritto per il quale sta agendo. Essendo l'usufruttuario soggetto diverso rispetto alla parte agente, quest'ultimo può tralasciarne la menzione in fase di trascrizione di domanda giudiziale.
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