di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5297 del 4 Marzo 2013
Per cause con valore indeterminabile potrebbe sorgere il problema del criterio da adottare per la liquidazione del compenso all'avvocato. Come noto, elemento essenziale è che ci sia proporzione tra impegno prestato dal professionista e valore intrinseco della causa. Il problema sorge proprio riguardo a quest'ultimo.

Ciò è accaduto proprio nel caso in esame, situazione che vede cumulate due distinte domande: di accertamento di inadempienza e quindi di risoluzione del contratto

e, autonomamente, domanda di risarcimento del danno.

In questa pronuncia la Suprema Corte ha sottolineato come sia possibile derogare ai criteri di cui al decreto ministeriale 585/1995 (oggi aggiornato dalla riforma forense) soltanto nel caso in cui si ravvisi una manifesta sproporzione, oggettivamente riscontrabile, tra l'importanza e l'effettiva prestazione effettivamente resa dal legale e il valore economico della controversia stessa. Tale sproporzione deve essere dimostrata, ma ciò diviene molto arduo proprio in considerazione del fatto che è ben difficile monetizzare la richiesta alla base della controversia in oggetto.

Si ricorda in questa sede come la disciplina di cui al d.m. 585/1995 sia stata riformata dal più recente d. m. 140/2012, il quale reca nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi per i professionisti. Per quanto concerne la professione forense è disponibile su studiocataldi.it lo strumento per il calcolo dei compensi per gli avvocati.
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