di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione seconda, n. 5040 del 28 Febbraio 2013

La servitù è un "peso" gravante su un fondo (servente) istituito a favore di un altro fondo confinante (dominante) al fine di permettere l'utilizzo ottimale di quest'ultimo. Esistono varie tipologie di servitù: di passaggio, di soprelevare o di non edificare, in genere classificate come attive (obbligo di fare, concedere) e passive (vincolo di non fare).

La servitù per destinazione del padre di famiglia è un tipo di servitù definita "a titolo originario": essa si instaura quando i due fondi confinanti un tempo appartenevano ad un medesimo proprietario (non potendo per definizione la servitù operare se non vi è distinzione di proprietà) e successivamente questi decida di alienare una porzione di terreno.

Nel momento in cui uno dei due fondi viene ceduto ad un terzo, ecco che il rapporto di servizio del fondo servente a favore del dominante si trasforma in un vero e proprio diritto reale in capo al nuovo acquirente. Per impedire il formarsi automatico di questa servitù il proprietario originario deve fare esplicita opposizione: opposizione che, come nel caso di specie, non può essere desunta "per facta concludentia" ma deve risultare da un'apposita clausola contrattuale.

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte sancisce come sia indispensabile che tale volontà contraria emerga, anche se non esplicitamente, in una delle clausole del contratto, dovendo esso rivelare in almeno una delle sue parti l'incompatibilità con la volontà di lasciare operare ipso iure il disposto di cui all'art. 1062 codice civile.
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