Il Garante della Privacy, nella Newsletter n. 370 del 1° marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro; in particolare precisa che il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. 

Come già affermato dal Garante "nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge)". 

Secondo tali indicazioni il Garante, in seguito all'attività ispettiva condotta dalla Questura di Genova, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato in un esercizio di un'importante catena commerciale. Dalle verifiche effettuate è emerso che la società aveva violato in più punti l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle telecamere sul luogo di lavoro.

 Una videocamera, ad esempio, invece che essere utilizzata per finalità di sicurezza, inquadrava il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, consentendo quindi - in contrasto con quanto sottoscritto dall'azienda e con lo stesso Statuto dei lavoratori - il controllo a distanza dei lavoratori. Non erano in regola neppure i cartelli con l'informativa semplificata utilizzati per segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza: non solo non contenevano tutte le informazioni necessarie, ma erano in numero esiguo e, a volte, collocati in posizione non chiaramente visibile (ad es. alle spalle di un espositore). 

Dai riscontri della Questura è emerso, inoltre, che l'impianto di videosorveglianza era stato affidato in gestione a un consorzio

di ditte esterne che utilizzava per il servizio personale non qualificato. Chi effettuava il controllo delle immagini era, infatti, privo della licenza prefettizia di "guardia particolare giurata", necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e non era stato designato incaricato del trattamento dei dati personali così come affermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2010, n. 1821) che, nel richiamare il proprio indirizzo interpretativo ritenuto "assolutamente consolidato", ha ribadito che "ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata.


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