di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4773 del 26 Febbraio 2013.

L'articolo 34 della legge 392/1978 (regolamentazione della locazione di immobili ad uso commerciale) prevede a carico del locatore l'obbligo di versamento di un'indennità di avviamento alla cessazione degli effetti del contratto

. Tale somma è pari a 18 o 21 mensilità (a seconda che il conduttore abbia esercitato o meno attività turistico-alberghiera) e non va versata soltanto nel caso in cui a recedere per giusto motivo o con congruo preavviso sia lo stesso conduttore. L'ordinamento ha previsto tale cautela proprio per tutelare la posizione del conduttore ed evitare che il locatore, con una semplice disdetta, possa approfittare dell'attività già consolidata dalla controparte contrattuale e goderne i frutti in prima persona senza versare alcun idoneo compenso.

E' anche vero però che, per avere diritto a tale indennità, l'attività esercitata dal conduttore deve riguardare specificamente i rapporti con il pubblico, poiché il fatto stesso di aver creato una clientela più o meno stabile costituisce senza dubbio fonte di ricchezza. Secondo la Suprema Corte questo fatto deve essere provato dallo stesso conduttore che richieda il pagamento dell'avviamento; in caso contrario, dal locatore non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Nel caso di specie infatti la Corte ha sottolineato come non sia idoneo a tal fine il solo ipotetico contatto con l'utenza esterna, non essendo sufficiente soltanto l'aver ottenuto idonee autorizzazioni amministrative all'esercizio di una determinata attività commerciale.


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