di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione sesta, n. 4638 del 22 Febbraio 2013
Il procedimento di risarcimento del danno da lesioni derivanti da incidente stradale ha subito di recente importanti modifiche. Con l'entrata in vigore della legge di conversione del c.d. "decreto liberalizzazioni" (Decreto Legge 1/2012 convertito con modificazioni dalla n. 27 del 24 Marzo 2012) il legislatore ha posto severi limiti alla possibilità di risarcire i danni da micropermanenti (piccoli traumi, colpi di frusta) causati da sinistri stradali di lieve e lievissima entità. Lo scopo dell'intervento legislativo è chiaro: ridurre quanto più possibile le frodi assicurative per calmierare i premi di polizza e sviluppare la competitività delle compagnie assicurative italiane (1).

In linea con tale intervento la Suprema Corte ha confermato l'impossibilità per l'impresa di assicurazione di provvedere al rimborso delle spese mediche nel caso il danneggiato non provveda a fornire adeguati e precisi riferimenti in merito alla struttura sanitaria presso cui si è fatto curare.

In particolare la Corte afferma come, in tutti quei casi in cui la vittima non si sia rivolta ad una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, la stessa debba provvedere a fornire idonea e adeguata certificazione medica attestante il danno subito e le medicazioni ricevute. Dai documenti deve emergere chiaramente il nesso tra diagnosi ed incidente stradale. In caso contrario la compagnia è legittimata a negare il rimborso.

(1) La legge in oggetto ha inserito due commi all'art. 139 cod. delle ass.ni private prevedendo precise cautele da adottare in caso di liquidazione del danno biologico di lieve entità.

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