di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 2663 del 5 Febbraio 2013
La c.d. ctu esplorativa, generalmente vietata nel nostro ordinamento, consiste nell'esperimento da parte del consulente tecnico d'ufficio di indagini approfondite non per forza legate a documenti e prove dedotte in giudizio dalle parti. Il consulente tecnico infatti, nella sua qualità di ausiliario del giudice, è tenuto a redigere compiuta relazione rispondendo ad un preciso quesito formulato dal giudice, più o meno articolato, basandosi sugli elementi già prodotti in giudizio dai contendenti. In questo caso il ctu
è autorizzato a raccogliere ogni elemento di prova disponibile al fine di rispondere al quesito giudiziale; deve tuttavia trattarsi di fatti che non debbano essere necessariamente provati solo dalle parti.

Tale divieto deriva dal principio per cui la ctu non può sostituirsi all'onere della prova a carico delle parti. Nel caso di specie il giudice di secondo grado aveva accolto l'eccezione proposta dalla parte interessata in merito alla nullità di ctu

esperita, a suo dire non legata ad alcun quesito giudiziale né ad alcun elemento di prova. Al contrario la Suprema Corte ha dimostrato come in effetti sussistesse un collegamento, ribadendo in ogni caso come sia possibile derogare al principio generale in tutti quei casi (eccezionali) in cui la ctu possa assumere rilevanza probatoria. Si tratta di casi in cui l'accertamento dei fatti risulta possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche (in questo senso anche pronunce precedenti della stessa Corte, ad es. sent. n. 1149/2011).

La statuizione in oggetto è di estrema importanza poiché conferma l'introduzione nel nostro ordinamento di valide eccezioni al principio generale del divieto di ammissibilità di ctu esplorativa nel caso in cui al contrario sia oggettivamente necessaria, essendo l'unico mezzo a disposizione del giudice per l'accertamento dei fatti.

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