di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione, sezione seconda, n. 2840 del 6 Febbraio 2013

La Corte Costituzionale si è di recente pronunciata su una problematica collegata all'interpretazione letterale di una parte dell'art. 1126 codice civile:  la ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare in un condominio. La problematica è a sua volta inserita nel più ampio contesto della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Nel caso di specie la Corte ha dovuto stabilire chi fosse responsabile dei danni provocati a terzi per un difetto del lastrico solare.

L'articolo 1126 c.c. fa riferimento soltanto ai criteri di ripartizione della "spesa di riparazione o di ricostruzione del lastrico" solare, senza farne un'elencazione tassativa. La norma dispone: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno." Il legislatore ha volutamente adottato una formulazione generica proprio per permettere al giudice di valutare caso per caso.

Nella sentenza in oggetto la Corte ha stabilito che rientrano in questa categoria soltanto le spese sostenute a causa del trascorrere del tempo (spese per vetustà) ma non quelle che sarebbero da sostenere in relazione a difetti originari di progettazione e di esecuzione dell'opera. In questo caso si è dimostrato che il danno provocato al terzo è dipeso appunto da un vizio di costruzione non individuato o comunque non riparato.

La Suprema Corte è giunta così ad imputare integralmente la responsabilità del danno arrecato non al condominio nel suo complesso ma in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, applicando alla lettera il dettato normativo di cui all'art. 2051 c.c.
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