Per prestare consulenza e assistenza legale stragiudiziale non è necessario essere iscritti all'Albo degli avvocati. Lo stabilisce il nuovo ordinamento della professione forense (legge n.247/2012) all'art. 2 comma 6. Una vittoria importante per i giuristi d'impresa, che da oggi possono quindi assumere la tutela stragiudiziale dell'imprenditore datore di lavoro, anche senza aver sostenuto l'esame di abilitazione professionale. Tuttavia la loro opera continuerà a non essere riconosciuta ai fini del titolo di avvocato.

Soddisfazione solo parziale, quindi, per l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI), che dal 2008 conduce una battaglia per il riconoscimento della prestazione legale alle dipendenze delle imprese.

La svolta della riforma forense, per il giurista d'impresa, risiede nella possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato o di stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o di altro soggetto.

Tali attività possono essere prestate nei confronti di una società controllante, controllata o collegata, come previsto dall'art.2359 del Codice civile. Oppure il destinatario può essere un'associazione o un ente esponenziale, a condizione che siano portatori di un interesse di rilievo sociale e riferibile a un gruppo non occasionale.

In quest'ultimo caso l'attività stragiudiziale può essere svolta esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tutelando l'interesse degli associati e degli iscritti.

Il legislatore chiarisce che l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, se collegata a quella giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, resta di competenza degli avvocati.

Questo a eccezione dei casi in cui si ricorre a competenze espressamente individuate in specifici settori del diritto e previste dalla legge per coloro che esercitano altre professioni regolamentate. Un'azienda dotata di un giurista d'impresa dovrà, in conclusione, continuare a rivolgersi a un avvocato esterno iscritto all'Albo per essere assistita di fronte agli organi giurisdizionali.

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