Come è noto, in caso di espropriazione per pubblica utilità, l'azione del proprietario che si ritenga illegittimamente danneggiato si prescrive dopo cinque anni.
Con una interessante sentenza - n.923 del 16 Gennaio 2013 - la Corte di Cassazione ha sancito il principio che l'offerta di una indennità di esproprio da parte dell'Ente espropriante interrompe la prescrizione per il risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo espropriato.

Alla Suprema Corte aveva fatto ricorso la Provincia di Benevento, che era già stata condannata in primo grado ed in Appello al pagamento della cifra di euro 59.604,43 a favore del signor L.F., proprietario di un fondo a San Leucio del Sannio, che era stato parzialmente ed illegittimamente occupato dalla Provincia di Benevento per costruirvi una strada.

L'occupazione era avvenuta nel 1979, ma era stata ritenuta perfezionata dal Tribunale dal 6 maggio 1981. In data 19 Agosto 1985 la provincia di Benevento aveva notificato al signor L.F. una offerta di indennità di esproprio: proprio questa offerta era stata ritenuta nel primo e nel secondo grado di giudizio come un evento interruttivo del decorso dei cinque anni che avrebbero determinato la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da occupazione illegittima subito dal signor L.F. Contro tali sentenze la Provincia di Benevento aveva proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto perchè infondato.
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