Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, fornisce chiarimenti interpretativi in relazione alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012, intervenuta a modificare, tra l'altro, la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto intoducendo alcune restrizioni finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell'istituto.

Il Dicastero, ricordando che le novità introdotte dalla riforma del lavoro trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), illustra i requisiti del progetto che deve essere "funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" obiettivamente verificabile e idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Il progetto - si legge nella circolare - non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, cioè pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa", deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi essendo necessario che dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emergano i caratteri dell "routinarietà" o "elementarietà".

Il Ministero, indica poi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto come "addetti alla distribuzione di bollette, giornali, riviste ed elenchi telefonoci; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portiri; estestiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi e bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi in bound".

Precisazioni da parte del Ministero anche in merito al copenso minimo del lavoratore a progetto che va individuato dalla contrattazione collettiva e ai profili sanzionatori nel caso di "assenza del progetto" ovvero qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati.

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