Con sentenza 19387/2012 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di notifiche giudiziarie a mezzo posta ribadendo che l'unica prova dell'avvenuta notifica è il timbro posto sull'avviso di ricevimento della raccomandata.

La sentenza n.19837/2012 vedeva la ricorrente X opporsi alla decisione del Tribunale di Pescara che aveva giudicato non di sua competenza una causa da lei promossa contro Y Spa affinché venisse dichiarata nulla l'iscrizione ipotecaria operata dall'azienda e le venisse riconosciuto il relativo risarcimento dei danni. La Corte abruzzese aveva invece invitato le due parti a ricorrere al giudice di Pace, ma la signora X ha proposto ricorso presso la Cassazione. In sede di giudizio presso la Suprema Corte però la Y Spa non si è difesa.

In questo caso occorre richiamarsi a un precedente giudizio degli ermellini a sezioni unite quando sancirono che per l'instaurazione del contraddittorio è necessario che agli atti figuri la notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario al destinatario e qualora la notifica avvenga tramite posta è necessario che venga esibita la cartolina della raccomandata: fa fede infatti come data di notifica quella riportata dal timbro.

L'avviso di ricevimento della raccomandata contenente una copia del ricorso depositato presso la Cassazione è richiesto per legge perché solo con esso si perfeziona la procedura, invece tale documento nel caso in oggetto era mancante, così come non era presente una difesa da parte dell'intimato e dunque l'udienza per il ricorso presentato dalla signora X non aveva motivo di avere luogo.

La Suprema Corte ha ricordato che il difensore della ricorrente avrebbe potuto attivarsi, anche dopo il deposito del ricorso, presso l'amministrazione di Poste Italiane per richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento che l'intimato affermava di non aver ricevuto, tuttavia ciò non è stato fatto.

Come prova documentale che il piego era stato notificato a Y Spa la ricorrente ha presentato un foglio stampato dal sito online di Poste Italiane che indicava che la raccomandata era stata ricevuta dall'intimato in data 27 gennaio 2012, ma a tale documento non è riconosciuto carattere probatorio. Anche sullo stesso sito internet viene specificato che i dati esposti non fanno fede e tale avvertenza figura anche sullo stesso foglio presentato alla Corte.

Il ricorso della signora X è stato dunque giudicato inammissibile e senza spese perché la società intimata non si è difesa.
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