Con l'inedita ordinanza di data 29 novembre 2012 il Giudice Dr. Corrado Ascoli della Sezione Distaccata di Civitanova Marche del Tribunale Civile di Macerata ha affermato un significativo principio in relazione al caso di un CTU che, "dopo aver assunto l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 9 maggio 2008 e nel corso dell'espletamento dell'incarico assumeva un incarico quale fiduciario per il Gruppo ... (di cui fa parte omissis n.d.r.: la Compagnia assicurativa coinvolta nella garanzia della responsabilità sanitaria azionata in giudizio) nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2008 e il 1.1.2010".
Il Monocratico civitanovese, nel vagliare la fattispecie, ha "considerato che il CTU ometteva di rappresentare al giudice la circostanza al momento dell'assunzione del predetto incarico di fiduciario; considerato che neppure successivamente il CTU riferiva la circostanza; considerato infine che, espressamente compulsato al riguardo nel corso dell'udienza del ...2011, il professionista si limitava a rappresentare di aver svolto un incarico di consulente regionale per il Gruppo ... per soli due mesi, molto probabilmente tra ottobre e dicembre 2009; ritenuto che non sussistono, alla stregua degli snodi della vicenda sinteticamente illustrati, i presupposti per la ricusazione del consulente; ritenuto tuttavia che, all'evidenza, i gravi motivi menzionati all'art. 196 c.p.c. non si esauriscono in quelli necessari per l'attivazione della procedura di ricusazione, attenendo altresì a gravi ragioni di opportunità, anche in riferimento al rapporto fiduciario tra il giudice ed il suo ausiliario, che è consustanziale all'ufficio di consulente tecnico; ritenuto che, prescindendo totalmente dal merito delle valutazioni tecniche espresse dal consulente, quest'ultimo, al pari del giudice di cui rappresenta una longa manus non deve solo essere, ma anche apparire imparziale; ritenuta la necessità di rinnovazione della CTU, previa sostituzione del consulente, ricorrendo gravi ragioni di opportunità; visti gli artt. 62, 191, II comma, 193, 194 e 196 c.p.c.; PQM dispone la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del CTU ..." - Civitanova Marche, 29 novembre 2012 - F.to Dott. Corrado Ascoli.

Naturalmente il provvedimento, ch'è esercizio di un potere officioso oppure sollecitato dall'iniziativa/istanza di parte, con cui il giudice disponga la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito che ben potrebbe aver svolto il compito affidatogli nel miglior modo possibile; talché, la ctu rimane fonte di prova idonea; inconferente appare la diatriba sulla possibilità di attribuire efficacia alla porzione di attività già espletata: la ctu è tutta, interamente efficace e non occorre la validazione anche implicita del consulente subentrante. L'esercizio di tale potere di sostituzione non è sindacabile in sede di legittimità ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. In ordine alla sostituzione del consulente tecnico d'ufficio quando, come nel caso di specie, la relazione era già stata depositata, qualche dubbio permane. Infatti, la seconda parte dell'art. 196 c.p.c. lascerebbe intendere che le operazioni peritali siano in itinere. In proposito, si veda l'opinione del Maestro Virgilio Andrioli che testualmente divisa: "suppone le indagini in itinere". In effetti, anche nella disamina che abbiamo fornito nell'opera collettanea cui l'Editore Giuffrè mi ha immeritatamente chiamato a collaborare "Commentario al Codice di Procedura Civile", all'interno della voce compilata dal Dott. Alessandro Farolfi del Tribunale di Ravenna, si è optato per la tesi che "la sostituzione del consulente è provvedimento che presuppone una situazione di inerzia e, comunque, la mancata conclusione delle operazioni peritali". Orbene, casi annotati dalla pratica sono quelli dell'immotivata inerzia dell'ausiliare, della scoperta di gravi motivi che avrebbero giustificato la ricusazione del consulente, dell'inadeguatezza scientifica o negligenza professionale di costui. Di certo, la sostituzione del ctu impone un quid pluris che riposa sulla gravità dei motivi. Oggi il caso dell'inerzia va posto in correlazione con il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, al lume del riformato art. 111 Cost., potendo discenderne la responsabilità dello Stato italiano. L'ordinanza si ricollega in senso lato al delicatissimo tema della responsabilità del consulente individuata dall'art. 64 c.p.c. come modificato dalla Legge 4 giugno 1985, n. 281, art. 25; in tema si esamini Cass., Sez. U., 30 dicembre 2011, n. 30786 ("il rapporto di collaborazione fra professionista, quale ausiliare del magistrato e amministrazione dello Stato si configura come rapporto di servizio, con le responsabilità previste dall'art. 64 c.p.c."). Il provvedimento, a contenuto discrezionale ed affidato alla prudente valutazione del magistrato, è ovviamente revocabile a mente dell'art. 177, 2° co., c.p.c. Anche in ipotesi di provvedimento negativo non è possibile censurare in sede di legittimità deducendo carenza di motivazione quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle emergenze probatorie/istruttorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logico-giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta; ricorda tale principio al punto 5.2, sotto l'aspetto della violazione delle norme del procedimento, la monumentale pronuncia emessa da Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15666, Pres. Roberto Preden, Rel. Raffaele Frasca, parti Romagnoli c. Groupama + altro.
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