Con la sentenza n. 18643 del 30 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che gli straordinari annotati dal dipendente sul foglio presenze devono essere riconosciuti se confermati dai colleghi.

Secondo la sezione lavoro della Suprema Corte, dunque, il datore è tenuto a retribuire al lavoratore le differenze economiche per i turni in più anche se risultano da un foglio-presenze compilato dallo stesso lavoratore. Ma attenzione è necessario che la presenza del lavoratore sia effettivamente confermata dai colleghi.

Nel caso di specie in realtà il licenziamento del dipendente è stato ritenuto legittimo perchè si trattava di un portiere d'albergo che non aveva dimostrato il collegamento fra la società datrice di lavoro e un'altra alle cui dipendenze affermava di aver operato.

In ogni caso la società che gestisce l'hotel dovrà pagare all'ex dipendente quasi 17 mila euro di arretrati a titolo di straordinari, dato che la corte ha ritenenuto provato il lavoro "overtime" nella misura di 20 ore settimanali. 

Annotano infine i giudici di Piazza Cavour che è superfluo per il datore affermare l'invalidità del foglio-presenze perché compilato dallo stesso lavoratore: il presunto vizio di motivazione lamentato dall'azienda si risolve nel proporre un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito. Portati in aula alcuni colleghi, questi hanno confermato la versione del portiere ed evidentemente sono stati ritenuti più attendibili dal giudice.

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