Capita spesso che candidati esclusi da una prova pubblica selettiva ricorrano avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente (o, come in questo caso, innanzi al Consiglio di Stato in secondo grado) lamentando violazioni procedurali che inficerebbero l'intera procedura concorsuale. Altrettanto spesso il Giudice Amministrativo si è pronunciato sancendo inammissibilità o infondatezza di tali pretese. In alcuni casi tuttavia lo stesso ha ritenuto le questioni meritevoli di trattazione approfondita, come nel caso presentato qui di seguito.

Di recente è avvenuta la pubblicazione, da parte dell'amministrazione pubblica, della graduatoria di ammissione alle prove orali dei candidati partecipanti al concorso pubblico indetto al fine di reclutare dirigenti scolastici. Nell'ambito di tale procedura alcuni dei candidati esclusi hanno impugnato suddetta delibera adducendo come motivazione principale la violazione del principio dell'anonimato. Si tratta di un principio cardine di ogni concorso pubblico, criterio derivante direttamente dal principio di uguaglianza tutelato in Costituzione e che la Pubblica Amministrazione ha l'onere di rispettare in pendenza di procedure selettive pubbliche proprio in qualità di garante al buon andamento ed al corretto esplicitarsi concorso stesso. Tutti i candidati devono essere posti in condizione di potersi misurare in base alle proprie conoscenze ed alla propria preparazione, senza distinzione alcuna, fatte salve alcune circostanze esplicitamente previste dalla Legge (es. tempo supplementare per i portatori di handicap). E' dovere della Pubblica Amministrazione quindi dotarsi degli strumenti e di una organizzazione idonea a far rispettare questo principio.

Si difendeva in giudizio l'amministrazione pubblica sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso poiché presenti, tra i ricorrenti, centri di interesse potenzialmente confliggenti. Sarebbe anche stato violato il principio del contraddittorio poiché lo stesso non sarebbe stato debitamente integrato nei confronti dei soggetti che successivamente avrebbero vinto tale concorso. Nella sua ordinanza n. 3259 del 28/08/2012 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione statuendo al contrario l'ammissibilità del ricorso collettivo nel caso in cui venga addotto un motivo di accoglimento il cui verificarsi porti beneficio potenziale a tutti i ricorrenti. Il CdS ha inoltre sottolineato come, non rivestendo affatto i soggetti vincitori del concorso la posizione di controinteressati, non fosse per tale motivo necessario procedere ad un'integrazione di contraddittorio

. Controinteressato è infatti soltanto quel soggetto portatore di interesse specifico alla conservazione dell'atto impugnato: nel caso di specie, essendo stato impugnato soltanto l'atto di ammissione ed esclusione dei candidati dalla prova orale (seconda prova prevista dal bando dopo la prima prova scritta) i vincitori del concorso non rientrerebbero in tale categoria, facendo parte di una cerchia più stretta di candidati, nell'ottica del rispetto del prevalente interesse pubblico alla generale partecipazione ad una procedura selettiva concorsuale.

Successivamente pronunciandosi nel merito il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avendo verificato nei fatti come fosse semplice per la commissione esaminatrice conoscere i dati personali del candidato prima di procedere alla correzione degli elaborati: avendo utilizzato buste bianche semitrasparenti sarebbe bastato semplicemente posizionare le stesse controluce per leggere le informazioni anagrafiche dei singoli soggetti. Comportamento questo che ha avuto come risultato una indubbia violazione del principio dell'anonimato, principio cardine di ogni concorso pubblico che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di far rispettare in virtù di garante del corretto andamento della procedura selettiva.


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