La Corte di Cassazione con sentenza n.18171/2012 si è pronunciata sulla competenza territoriale dei tribunali in relazione alle controversie sorte a seguito della stipula di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, in particolare quei contratti che riguardano strumenti finanziari come i conti correnti.

Secondo la Corte per queste controversie la competenza territoriale va determinata ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, perchè "l'art. 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo

, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede".

Ciò significa che il consumatore può rivolgersi a un giudice diverso rispetto a quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio "giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del consumatore". LA vicenda ha avuto inizio a seguito di un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Milano che si dichiarava territorialmente incompetente a decidere sulle controversie sorte con una Banca riguardo l'acquisto di alcuni prodotti finanziari e la stipulazione di alcuni contratti di conto corrente.

Il Tribunale si era dichiarato incompetente affermando che sarebbe stato necessario rivolgersi ai tribunali dei luoghi di residenza degli attori, poiché la norma che riguarda il foro del consumatore è inderogabile.

La Cassazione accogliendo il ricorso ha condiviso le argomentazioni dei ricorrenti secondo cui il Tribunale aveva dato una interpretazione troppo restrittiva e non funzionale all'art. 63 del dlgs 206/2005 pervenendo a una decisione in palese contrasto con gli interessi del consumatore che la normativa attuale tende invece a privilegiare. I ricorrenti lamentavano anche l'errata applicazione dell'art. 63 in quanto l'art. 46 ne prevede l'inapplicabilità per i contratti riguardanti strumenti finanziari. La Corte richiama anche una precedente decisione (la n.9314 del 2008) in cui si affermava che la parte favorita (il consumatore) può rivolgersi sia al giudice indicato nel contratto sia a quello competente territorialmente in base alle norme ordinarie, mentre la controparte può promuovere le controversie solo dinnanzi all'organo giudicante indicato nel contratto.
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