Quid iuris se un veicolo regolarmente posteggiato su strada pubblica prendesse fuoco, danneggiando veicoli ed edifici adiacenti? In questo caso sarebbe applicabile la regola della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Codice Civile o si tratterebbe forse di fattispecie integrante più specificamente la responsabilità civile auto? E, ancora, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione combinata delle norme sopra elencate insieme al dettato normativo ex art. 2051 Codice Civile? Questi i quesiti posti alla Corte di Cassazione la quale si è pronunciata in merito alla fattispecie in oggetto con la sentenza 2092/2012. La risposta della Corte contempla l'applicazione dell'art. 2054 Codice Civile1 che, letto unitamente alle disposizioni del Codice della Strada in materia di definizione di circolazione stradale, inquadra la fattispecie nell'ambito di responsabilità civile auto, con la conseguenza che la Compagnia assicuratrice del veicolo debba rispondere anche in questo caso per i danni dallo stesso prodotti nei confronti di cose ed altri utenti della strada.

Il termine "circolazione stradale" va infatti inteso in senso ampio, comprendendo non soltanto il movimento dinamico del veicolo (senza uso di rotaie) lungo le strade e le aree pubbliche (dal Codice della Strada così classificate, unitamente alle zone equiparate ad area pubblica) ma anche la sosta dello stesso in aree accessibili al pubblico. Sussiste di conseguenza a carico in solido di conducente (quando presente) e proprietario la responsabilità ex art. 2054 c.c. tutte le volte in cui non vengano adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi.

Nel caso di specie dunque, sempreché il veicolo sia stato parcheggiato in area pubblica o in zona ad essa equiparata, a risarcire il danno sarà chiamato il proprietario del mezzo, il quale, secondo la normativa vigente, potrà chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, non rilevando affatto il tempo trascorso tra la messa in sosta del mezzo e lo svilupparsi dell'incendio a causa, ad esempio, di un cortocircuito elettrico. Altrettanto irrilevante il fatto che a causare l'incendio possa essere stato un difetto di fabbricazione del veicolo o un vizio di manutenzione: il proprietario del mezzo è comunque chiamato a rispondere dei danni da esso prodotto. La situazione di certo cambierebbe nel caso in cui l'incendio fosse stato causato da un intervento esterno, oggettivamente riscontrabile, che escluda lo svilupparsi spontaneo delle fiamme.

Tuttavia, anche se sussistono i presupposti per l'applicazione della normativa di cui all'art. 2054 c.c., è anche vero che gli stessi sono perfettamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. E dall'art. 2051 c.c. Quest'ultimo in particolare enuncia la c.d. "responsabilità da cose in custodia" e, secondo il suo dettato normativo, il proprietario del mezzo può liberarsi dalla responsabilità e dal conseguente obbligo di risarcimento del danno soltanto nel caso in cui provi che il propagarsi dell'incendio sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ad esempio a causa dell'intervento di un terzo che abbia dolosamente appiccato il fuoco.

1"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".


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