
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour il proprietario di una palazzina aveva deciso di ricavarne 6 appartamenti e di venderli riservandosi però la proprietà su alcune aree tra cui la superficie destinata a parcheggio.
Essendo sorte contestazioni il venditore aveva chiesto giudizialmente l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sulle predette aree che invece i convenuti ritenevano di dover considerare come beni condominiali.
Nella sentenza la Corte spiega che l'obiettiva attitudine del bene a soddisfare esigenze collettive non esclude che gli stessi siano oggetto di proprietà esclusiva di un condomino posto in tal caso l'asservimento necessario esistente al momento della costituzione del condominio configurerà eventualmente, se ricorreranno presupposti, una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.In evidenza oggi: