La Corte di Cassazione (Sent. 14476/2003), in tema di sanzioni tributarie, ha stabilito che il potere di disapplicazione delle sanzioni deve essere esercitato tutte le volte che l'equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degliobblighi tributari. Partendo dal presupposto che l'art. 8 del Decreto Legislativo 546/1992, che attribuisce al Giudice tributario il potere di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che lo stesso giudice tributario può dichiarare inapplicabili le sanzioni che sono state irrogate dall'ufficio impositore, in caso di obiettive condizioni di incertezza delle norme di legge violate dal contribuente.

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