La Camera dei Deputati ha approvato, con modifiche, il disegno di legge n. 3599 recante disposizioni di attuazione del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione, con connessi profili di ineleggibilità e incompatibilità, del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale. Il provvedimento, già approvato dal Senato, vi torna ora per il varo definitivo. Tale disegno di legge prende l'avvio dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha modificato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione
, intervenendo nelle materie riguardanti la composizione e le funzioni degli organi della Regione, il sistema elettorale di elezione dei consiglieri regionali, del Presidente e della Giunta, l'autonomia statutaria e lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione ha cancellato il vincolo della elezione del Presidente della Giunta regionale da parte del Consiglio all'interno dei propri componenti e ha attribuito ad ogni Regione la competenza legislativa sul sistema di elezione dei Consiglieri, del Presidente e degli altri componenti la Giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi. Tale competenza della regione si esplica nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi: il presente disegno di legge costituisce tale normativa che provvede "alla parte statale" della materia. Nel dettaglio, è da sottolineare immediatamente l'importanza dell'articolo 1 del provvedimento che prevede, in via generale, che le disposizioni dei primi 4 articoli individuano "in via esclusiva" i principi fondamentali concernenti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il sistema di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. L'individuazione "in via esclusiva" appare finalizzata ad escludere la possibilità di vincolare ulteriormente la legislazione regionale con altri principi fondamentali contenuti espressamente in altre norme odesumibili dalla legislazione vigente.
Pertanto, nelle materie sopra indicate il legislatore regionale è tenuto ad osservare solamente i principi indicati nel presente provvedimento. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni è da ritenere, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282 del 2002, che continuano ad applicarsi i principi desumibili dalla legislazione vigente. I princìpi fondamentali enunciati dall'articolo 2 riguardano, nel dettaglio, con riferimento alle cause di ineleggibilità: la sussistenza di cause di ineleggibilità in relazione alle attività e le funzioni svolte dal candidato; l'inefficacia delle predette cause quando gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che le hanno determinate; l'applicazione delle cause sopravvenute; l'attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere delle cause di ineleggibilità; l'eventuale differenziazione delle cause con riguardo al Presidente e ai consiglieri; la previsione della non immediata rieleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta allo scadere del secondo mandato. Tale ultimo principio, originariamente contenuto nell'articolo 4 in materia di sistema di elezione e, quindi, a contenuto più blando, è quello che ha fatto maggiormente discutere: di fatto è la previsione del divieto di terzo mandato, almeno consecutivo, che pone problemi di compatibilità con l'opposta tendenza in atto per i Sindaci, per i quali varie proposte di legge, avallate da uno specifico pronunciamento del Capo dello Stato, starebbero disciplinando il principio opposto. Una scelta che, fra virgolette, pone anche numerosi problemi politici per il gran numero di "Governatori" che, ancora "in forze" dovranno logicamente fra due anni trovarsi un'idonea sede, ponendo difficili istanze al Governo e alla Maggioranza; se il disegno diverrà legge. L'articolo 3 pone i principi fondamentali in materia di incompatibilità, in caso di conflitto di funzioni svolte, nonché in caso di lite pendente con la regione. In relazione a quest'ultima ipotesi è stata modificata la lettera d) dell'articolo 3 per adeguarlo alle ipotesi di incompatibilità "giudiziaria" più garantista, stabilita dal decreto-legge n. 13 del 2002 in materia di finanza locale. E' importante altresì la lettera g) dell'articolo nella parte in cui fissa in trenta giorni il termine di accertamento della causa di incompatibilità ed entro il quale deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che la determina, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato. L'articolo 4 prevede la disciplina , con legge regionale, del sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali, nell'ambito dei tre princìpi cardine dell'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; della contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto; e del divieto di mandato imperativo. L'ultimo articolo stabilisce la durata fisiologica degli organi delle regioni in 5 anni, fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato. Il quinquennio decorre dalla data di elezione.

( D.D.L. , n. 3599 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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