
- Art. 1 - Presentazione della dichiarazione di emersione: i datori di lavoro, che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
- Art. 2 - Pagamento del contributo forfetario: il contributo è di 1.000,00 (mille) euro e non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
- Art. 3 - Requisito reddituale del datore di lavoro: l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
- Art. 4 - Contenuti della domanda di emersione.
- Art. 5 - Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale: il datore deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte.
- Art. 6 - Comunicazione obbligatoria di assunzione: con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione.
- Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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