Tornando ancora una volta ad occuparsi di tematiche relative alla separazione la Corte di Cassazione (sentenza 12977/2012) ha chiarito che l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi nell'interesse dei figli minori (oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave), è possibile a patto che la casa sia stata abitata da coniuge figli fino all'inizio del procedimento di separazione di modo che l'assegnazione possa realmente rispecchiare l'interesse a mantenere il figlio al proprio ambiente abituale.

La vicenda era stata inizialmente esaminata dal tribunale di Roma che dichiarando una separazione personale dei coniugi aveva anche disposto che ciascuno dovesse provvedere al proprio mantenimento e, rilevando che la disgregazione del nucleo familiare

si era già verificata un tempo, aveva ritenuto che non si potesse giustificare una pronuncia sull'assegnazione della casa che non era più da tempo casa familiare.

La corte d'appello però aveva  riformato in  parte la sentenza disponendo che la casa dovesse essere affidata a uno dei coniugi perché vi potesse abitare il figlio maggiorenne portatore di handicap.

Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio che hanno ribaltato il verdetto della Corte d'appello facendo notare come nel caso di specie la domanda di assegnazione della casa coniugale debba essere rigettata anche perché  oltretutto il figlio si era allontanato volontariamente dalla casa coniugale per andare a vivere con il padre.


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