"Ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali o giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento discrezionale circa la praticabilità della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali sicché anche il mantenimento di una condotta regolare in ambiente esterno non risulta determinante, specie se la condanna in espiazione abbia riguardato reati di obbiettiva ed allarmante gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto rispetto all'entità della pena ancora da espiare. La valutazione globale di tutti gli elementi emersi deve poi tenere conto della gradualità dei risultati trattamentali." Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza
n. 33275 del 27 agosto 2012. La Corte ha respinto il ricorso di un collaboratore di giustizia a cui era stata negata l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali in sostituzione del carcere. Il comportamento del condannato aveva evidenziato la mancata dimostrazione della sua definitiva volontà di reintegrarsi nel contesto sociale, per cui risultava inidoneo alla misura alternativa richiesta a garantire, da un lato la rieducazione del condannato e dall'altro a prevenire la futura commissione di nuovi fatti di reato. Nella concessione di benefici alternativi alla detenzione la Corte si è attenuta al principio di gradualità ex art. 2753 c.p.p. il quale sancisce che "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". La Suprema Corte specifica che "Non è sufficiente la condotta dissociativa ed i contributi conoscitivi offerti alle investigazioni, specie quando la gravità dei reati nella sua oggettività ed entità della pena da espiare offrano indicazioni negative sulla capacità della misura richiesta di rieducare realmente il condannato".

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