Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione(Sent. 35358/2003), hanno stabilito che l'omessa notifica all'imputato (nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p.), dell'avviso relativo all'udienza preliminare determina nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio e deducibile in qualunque stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato. I Giudici hanno infine precisato che "in relazione alla possibilità che la nullità venga rilevata d'ufficio è opportuno sottolineare che, poiché il verbale dell'udienza preliminare viene inserito nel fascicolo del Pm, il giudice del dibattimento sarà comunque abilitato a chiedere in visione e ad esaminare gli atti introduttivi della medesima, la conoscenza dei quali - che si verificherebbe del resto anche nell'ipotesi in cui sia la parte a sollevare l'eccezione - non incide, stante la loro natura puramente processuale, sulla terzietà ed imparzialità di detto giudice". Con questa decisione i Giudici del Palazzaccio hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che era sorto sugli effetti connessi del mancato avviso per l'udienza preliminare.

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