La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012, ha affermato l'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per l'omessa tempestiva comunicazione della prosecuzione della malattia, dovendosi ritenere giustificata - come precisato dalla Corte d'Appello - in considerazione del compromesso equilibrio psicologico della dipendente, integrando tale situazione un comprovato e giustificato impedimento, idoneo, in base alla disciplina collettiva applicabile, a escludere la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti addebitati. La società datrice di lavoro sosteneva che la Corte territoriale aveva affermato che la lavoratrice versava in una situazione di squilibrio psicologico, senza che tale valutazione trovasse riscontro nella documentazione medica acquisita agli atti, la quale, in realtà, non faceva menzione della compromissione delle facoltà intellettive e volitive della stessa e che i giudici di appello avevano ritenuto quale causa di oggettiva attenuazione della gravità della mancanza addebitata, il fatto che il datore di lavoro ben poteva prevedere che la malattia sarebbe proseguita e che lo stesso non avesse sollecitato la visita fiscale, con conseguente illegittima inversione dell'onere probatorio previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva in caso di assenza per malattia ed illegittima configurazione di tali circostanze quali elementi costitutivi della fattispecie di inadempimento
dell'obbligo di tempestiva comunicazione e documentazione della malattia, posto dalla legge e dalla contrattazione collettiva esclusivamente a carico del lavoratore. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dalla società, ha sottolineato come la Corte territoriale ha accertato, facendo riferimento alla "copiosa documentazione versata in atti", che la lavoratrice "già almeno da un anno precedente la data del suo licenziamento
soffriva di disturbi d'ansia e di adattamento, con attacchi di panico, labilità emotiva esasperata, progressivamente aggravatasi fino ad evolvere in vera e propria sintomatologia depressiva...all'epoca del licenziamento stesso..." . Inoltre - precisano i giudici di legittimità - "le considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa la giustificazione che l'omessa comunicazione della protrazione dell'assenza troverebbe nella effettiva prosecuzione della malattia appaiono svolte solo in via aggiuntiva, al fine di apprezzare ulteriormente l'effettiva gravità del comportamento censurato, laddove la ragione giustificativa essenziale della decisione è, in realtà, rinvenibile nell'esistenza di un comprovato e giustificato impedimento, idoneo, in base alla disciplina collettiva applicabile, a escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati.".

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