La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nel parere 20/2012 chiarisce alcuni aspetti tecnico normativi relativi al trattamento degli incentivi per gli esodati. L'incentivo all'esodo - spiega la fondazione - è una somma aggiuntiva rispetto alle normali competenze spettanti al lavoratore che viene accettata dal dipendente come corrispettivo per accettare la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Ma quale deve essere il trattamento tributario delle somme versate agli esodati? La normativa che disciplina il trattamento tributario di queste somme è stata oggetto di notevoli incertezze interpretative. Attualmente, sotto il profilo fiscale, si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 19 del Tuir; ma in precedenza era vigente nel comma quattro bis dello stesso articolo una misura fiscale di favore successivamente abrogata che ha dato vita a un consistente contenzioso. Come spiega la Fondazione, la norma stabilisce le modalita' di tassazione delle 'altre indennita' e somme' indicate nell'articolo 17 dello stesso Tuir, e cioè: "Le indennita' e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro oppure erogate, sempre una tantum, a titolo definitivo in relazione alla cessazione del rapporto che intercorre fra il soggetto erogante e il beneficiario in base a un presupposto che non e' connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di Tfr
". In particolare le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro debbono essere tassate con l'aliquota utile per il calcolo dell'imposta sul Tfr
. L'Agenzia delle entrate ha poi precisato che sono soggetti a tassazione separata gli assegni straordinari per il sostegno del reddito erogati in forma rateale ai lavoratori dipendenti dalle imprese di credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. inoltre con una più recente risoluzione ha affermato che l'incentivo all'esodo "non e' riconducibile a nessuno dei casi di totale non imponibilita', ovvero di parziale assoggettamento a imposta delle somme percepite, neanche alle erogazioni liberali eccezionali". Anche la suprema Corte di Cassazione è giunta alla medesima conclusione. I giudici di piazza hanno infatti precisato che "non ha senso distinguere, ai fini dell'imponibilita' in esame, tra indennita' definite 'di prepensionamento' o 'di incentivo alle dimissioni' o 'di incentivo all'esodo'" e ha affermato che alla evidente natura incentivante alle dimissioni e, dunque, sostanzialmente reddituale (in funzione del ristoro di un lucro cessante) della somma in discorso, consegue la sua assoggettabilita' a Irpef".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: