In materia di famiglia, con sentenza n. 8926 depositata il 4 giugno 2012, la Corte di Cassazione ha precisato che la domanda di delibazione dell'annullamento canonico del matrimonio non può essere rigettata sul mero rilievo che fra gli sposi protagonisti del matrimonio annullato per vizio del consenso dalle autorità ecclesiastiche vi stata, dopo le nozze, una convivenza trentennale che ha portato, fra l'altro, alla nascita di tre figli. È questo il contenuto della sentenza
degli Ermellini che hanno accolto il ricorso di un uomo avverso la sentenza con cui i giudici d'appello avevano negato la delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio canonico. La Corte di Appello spiegava che la circostanza che dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di nullità fossero decorsi ben trent'anni, nel corso dei quali la coppia aveva vissuto "pubblicamente come tale", procreando tre figli, determinasse una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. La coppia proponeva così ricorso per cassazione
e gli Ermellini, accoglievano le eccezioni sollevate dalla coppia, cambiando orientamento in materia. La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio - hanno precisato i giudici di legittimità nella parte motiva della sentenza - non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
Consulta testo sentenza n. 8926/2012

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