Il professionista che sbaglia a presentare la domanda per un contributo statale è tenuto a risarcire il cliente del danno patrimoniale futuro. Questo il contenuto della sentenza 6922, depositata l'8 maggio scorso dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione sulla domanda di risarcimento danni proposta da un cliente nei confronti di un professionista negligente che aveva proposto oltre i termini un'istanza di concessione di finanziamento pubblico. La domanda era stata infatti presentata oltre i termini e l'amministrazione competente aveva respinto l'istanza di concessione dei contributi a fondo perduto (ex l. reg. sic. N. 41/1975 e n. 3/1986). Il cliente lo citava così in giudizio per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. Dopo i giudizi di merito che avevano visto la condanna del professionista al risarcimento del danno, gli Ermellini, investi della questione su ricorso per cassazione
proposto dal professionista che eccepiva, tra gli altri motivi, la mancata prova del nesso di causalità tra la sua prestazione professionale e il danno arrecato al cliente, hanno spiegato che a provare il nesso di causalità vi erano le lettere di archiviazione dell'amministrazione in cui veniva dato atto dell'archiviazione dell'istanza per presentazione tardiva dei documenti richiesti. Inoltre, in riferimento, per quanto riguarda l'onere probatorio, il cliente ha assolto al suo onere di provare, secondo un criterio di elevatissima verosimiglianza (…) la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito della condotta illecita, della quale il danno risarcibile è stata conseguenza immediata e diretta.
Il mancato otteniutmento del contributo -ha spiegato la Corte - ha rappresentato per il (cliente) una perdita avente natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (…) che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi lofico- giuridici (…) si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità". In sostanza, la Corte, confermando la decisione di merito, ha spiegato che, dall'istruttoria è emerso che il diniego dell'istanza di finanziamento, se fosse stata presentata nei termini e corredata dalla documentazione richiesta, sarebbe stata accolta.
Consulta testo sentenza n. 6922/2012

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