Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, il Decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, contenente le modalità di attuazione dell'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Beneficiari del credito d'imposta sono coloro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni indicate, nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per lavoratore svantaggiato, così come definito dall'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008, si intende: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Per lavoratore "molto svantaggiato" deve intendersi il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Il Decreto prevede poi la misura, i limiti e le modalità di fruizione del credito d'imposta, le cause di decadenza, il divieto di cumulo, il recupero del credito per indebito utilizzo nonché l'individuazione delle risorse finanziarie destinate alle singole Regioni interessate.

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