In materia di affidamento condiviso, con sentenza n. 7773/2012, la Corte di Cassazione ha precisato che, in assenza di altre specificazioni al riguardo, non si può non tener conto della preferenza del minore nella scelta del genitore presso cui collocarsi, soprattutto se il minore ha 17 e quindi risulta in grado di "valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive". I giudici della prima sezione civile, nella parte motiva della sentenza
hanno precisato che, "premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve essere rimarcato che, attesa la primazia dell'interesse morale e materiale della prole stessa, la norma contenuta nell'art. 155 sexies, primo comma, nella parte in cui prevede l'audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto". Secondo la ricostruzione della vicenda, con decreto, il Tribunale per i minorenni di Milano affidava alla madre la minore, regolamentando i rapporti con il padre. La Corte di appello di Milano, con decreto, pronunciandosi sui reclami proposti dal marito, disponeva l'affidamento condiviso
della ragazza, con collocazione principale presso la madre. Su ricorso del padre che aveva sostenuto la violazione di legge nella parte in cui i giudici di appello disponeva la collocazione principale della ragazza presso la madre, nonstante le dichiarazioni della ragazza, la Corte pure condividendo la scelta dell'affido condiviso, "quale concreta modalità di realizzazione del principio della bigenitorialità", ha chiarito che "non appare sorretta da un adeguato supporto argomentativo l'opzione della collocazione in via principale presso la madre (…) tale decisione disattende immotivatamente il risultato dell'audizione della giovane, che avrebbe espresso il bisogno di maggiori spazi di incontro con il padre, avendo chiarito di volersi maggiormente intrattenere e relazionare con la di lui attuale compagna, madre di due giovani figli, la cui compagnia, (la minore) gradisce". Peraltro, ha concluso la Corte, "trattandosi di giovane quasi diciassettenne, certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre e dell'intensificazioni dei rapporti con il nuovo nucleo familiare
dallo stesso costituito debba essere frustrato da una collocazione prevalente presso la madre, peraltro in assenza di specfiche e conrete indicazioni al riguardo desumibili da soluzioni già negativamente sperimentaite, come la stessa Corte, peraltro, ha rilevato".
Consulta testo sentenza n. 7773/2012

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