Va riconosciuta la responsabilità, nel caso di incidente derivato dall'uso di un macchinario, anche del venditore del macchinario stesso ove si tratti di infortunio riconducibile alla inadeguatezza del congegni antinfortunistici di quel macchinario. E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione che, con sentenza 18196 del 14 maggio 2012, ha rigettato il ricorso di un venditore condannato in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di una lavoratrice, commesso per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché violazione della normativa antinfortunistica per aver venduto ed installato una macchina stiratrice professionale priva dei necessari requisiti di sicurezza. La Suprema Corte, annullando senza rinvio la sentenza
impugnata agli effetti penali, per intervenuta prescrizione del reato, ferme restando le disposizioni della sentenza che concernono gli effetti civili, ha precisato che nella concreta fattispecie si trattava di inadeguatezza dei presidi antinfortunistici oggettivamente percepibile, circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza. L'inadeguatezza dei sistemi di protezione del macchinario era infatti percepibile palesemente ed "ictu oculi"; si tratta di apprezzamento insindacabile in sede di legittimità anche perché privo di connotazioni di illogicità tenuto conto che gli elementi oggettivi evidenziati dalla Corte di merito - ritenuti rivelatori dell'inadeguatezza dei dispositivi di protezione - erano effettivamente tali da dover essere considerati di immediata percezione specie per un soggetto certamente esperto nel settore per la sua attività di venditore di tali macchinari. Gli Ermellini hanno inoltre richiamato precedenti decisioni di legittimità secondo cui "Il divieto di vendita
di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (NDR: attualmente il Dlgs 626/1994 è stato sostituito dal "Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi lavoro" D.lgs 81/2008), non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita".

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