Un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene vanifica il diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.. È quanto sancisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 5696, depositata il 10 aprile 2012. In particolare, i giudici di Piazza cavour hanno spiegato che un regolamento delle spese ex articolo 92 cpc che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto ad agire in giudizio; tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso in cui, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorché di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle del convenuto,che l'aveva costretta ad agire in giudizio. La vicenda nasce dal ricorso di un condomino che aveva chiesto e ottenuto, contro un altro dei condomini, il rilascio di una parte dei locali abitati in quanto bene condominiali. Il giudizio si era concluso con il rilascio parziale del locale ma i giudici di merito avevano dichiarato la soccombenza reciproca in punto di spese. Per questo motivo, il condomino, impugnava la sentenza
relativamente a quanto statuito sulle spese. Accogliendo il ricorso, gli ermellini hanno così ritenuto che il condomino aveva rivendicato un bene ritenuto comune che all'esito del giudizio aveva recuperato, anche se in modo parziale. Pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto, nella graduazione delle responsabilità, della situazione in cui si era venuto a trovare il condomino che era stato costretto ad agire a causa della pretesa del convenuto di possedere non solo quella parte del bene (su cui è poi risultato aver diritto), ma anche dell'altra, di cui è stata accertata la natura condominiale.
Consulta testo sentenza n. 5696/2012

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