Nel corso del Consiglio dei Ministri del 9 marzo il Governo ha deciso che i soggetti aventi debiti al di fuori dell'attività professionale e d'impresa possono giungere ad un accordo con i propri creditori: si tratta di una novità istituita per i consumatori con problemi di sovra indebitamento, inteso come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni".

Con questo provvedimento, giustificato secondo il Governo dall'attuale contesto di crisi economica subito indistintamente da famiglie e imprese, il Paese viene posto in linea con la legislazione vigente negli altri Stati membri dell'area euro, nei quali già da tempo sono in vigore "procedimenti sdebitatori" a favore anche di consumatori e piccole imprese.

Lo schema di disegno di legge interviene sull'impianto della recente legge n. 3 del 27 gennaio 2012", "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento", al fine di aumentarne efficacia e capacità operativa; la suddetta legge ha introdotto per la prima volta un meccanismo di estinzione controllata in sede giudiziale delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile.

"Le modifiche investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, trasformandolo in chiave concordataria", ha comunicato il Governo.

Le novità principali introdotte sono quattro:

1. La legge n. 3/2012 prevedeva in precedenza l'obbligo di accordo tra debitore e creditori. Con la nuova impostazione è stato invece introdotto un criterio secondo cui anche i creditori che non aderiscono all'accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza di un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale.

2. Hanno perso il diritto di essere soddisfatti subito e per intero anche i creditori privilegiati che non aderiscono all'accordo: potranno infatti essere vincolati dal provvedimento del tribunale, qualora ritenga che non avrebbero potuto comunque ottenere di più.

3. La soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori è stata ridotta dal 70% al 60%.

4. Introdotta una nuova procedura dedicata per il consumatore debitore secondo la quale non è previsto l'accordo, ma la predisposizione di un "piano" a spese del debitore di un apposito organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione.


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