Non si puo' vietare lo stadio agli ultras che sugli spalti inveiscono contro i poliziotti con striscioni offensivi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione osservando come 'lo striscione offensivo rivolto alle forze dell'ordine non e' idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non puo' costituire una condotta idonea alla limitazione della liberta' personale'. Dopo la tragedia di Avellino nella quale ha perso la vita un giovane tifoso, la Prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un ultras napoletano di 23 anni, Gaetano T., che si era visto negare l'accesso allo stadio e a tutti i luoghi dove si alimenta il tifo per avere esposto uno striscione offensivo contro le forze dell'ordine. Era il 4 settembre 2002: allo stadio San Paolo si disputava la partita Napoli-Reggina e l' ultras si era presentato sugli spalti con uno stiscione nel quale campeggiava la scritta a caratteri cubitali 'Digos M.'. Un comportamento imperdonabile per il Questore di Napoli che, nel settembre del 2002, disponeva per Gaetano T. il divieto di ingresso allo stadio per un anno ogni volta che giocava la squadra del cuore.
Divieto esteso anche ai luoghi di sosta e di transito dei tifosi, con l'ordine di presentarsi presso il Commissariato di zona nei giorni e negli orari in cui si svolgevano le manifestazioni sportive. Il provvedimento veniva sottoscritto anche dal gip di Napoli, con ordinanza dell'ottobre 2002. Contro il divieto si e' opposto in Cassazione l'ultras sostenendo che lo striscione 'Digos M.' non costituisce 'specifica istigazione alla violenza'. Ed ora la Prima sezione penale, in contrasto con le richieste del pg Giuseppe Veneziano che aveva chiesto il rigetto del ricorso dell'ultras, ha accolto le richieste della difesa del giovane tifoso, sottolineando come 'per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza e non invece altre forme di induzione anche solo indiretta alla violenza'. Nel caso in questione, ha osservato ancora piazza Cavour, 'lo striscione offensivo rivolto alle forze dell'ordine non e' idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non puo' costituire condotta idonea alla limitazione della liberta' personale costituita dall'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in occasione degli incontri di calcio'.

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