L'11 marzo 2002 è stato pubblicato il decreto 28/2002 che ha introdotto l'obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause pendenti
L'11 marzo scorso è stato pubblicato il D.L. 28/02 che, introducendo l'obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause pendenti, ha previsto sia l'individuazione dei cd. scaglioni, selezionati sulla base della data di iscrizione a ruolo, sia l'eliminazione della sanzione dell'irricevibilità dell'atto in caso di mancato od omesso pagamento.

La sua introduzione ha comportato una rilevante modifica dell'art. 9 della L. n. 488 del 1999 che, a sua volta, aveva introdotto all'interno del sistema giudiziario il Contributo unificato per le spese e gli atti giudiziari.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, è anche intervenuto con la Circolare del 12 marzo dove, oltre ad indicare gli importi in Euro da pagare, ha anche chiarito i cd. punti più complessi contenuti del Decreto e rimasti ancora oscuri, precisando che, tra gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili ai quali estende l'applicazione del contributo unificato, devono intendersi compresi tutti gli atti funzionali al processo medesimo, inteso questo in senso ampio, come ad esempio il ricorso e l'atto di citazione, presentati per la notifica, la procura alle liti e la consulenza tecnica per la quale, quindi non dovrà più apporsi la cara vecchia marca da bollo.


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