Il concessionario della riscossione non ha diritto di insinuarsi al passivo dell'azienda fallita oltre il termine annuale previsto dall'art.101 legge fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5254/2012 spiegando che i crediti tributari non godono di privilegi diversi rispetto agli altri. L'unica possibilità per il concessionario di insinuarsi al passivo oltre il termine di legge, sarebbe quindi quella di dimostrare che il fallimento è stato dichiarato subito dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi
e che l'Agenzia non ha avuto tempo sufficiente per agire. Infatti, spiega la Corte, l'istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dal primo comma dall'art. 101 legge fallimentare senza che i diversi, e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo. La norma in questione dispone che le domande di ammissione al passivo vanno depositate non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso contrario sono considerate insinuazioni tardive. E' solo il tribunale che in caso di particolare complessità della procedura può, con la sentenza
che dichiara il fallimento, prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Già in primo grado il tribunale di Lanciano, occupandosi di un'opposizione ex articolo 98 legge fallimentare proposta da Equitalia aveva respinto la domanda dichiarando l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 101 ultimo comma legge fallimentare, la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento. Il tribunale aveva ritenuto che tra le cause di inimputabilità del ritardo che legittimano la presentazione della domanda tardiva anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del medesimo articolo, non possono essere incluse le difficoltà connesse all'adozione dei provvedimenti finalizzati alla formazione del titolo da allegare all'istanza di insinuazione.
Consulta testo sentenza n.5254/2012

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