Anche i fatti extralavorativi possono incidere sulla irrimediabile lesione del vincolo fiduciario nei confronti di un dipendente di Banca, che, in una complessa operazione delle forze dell'ordine, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti. E' quanto si evince dalla sentenza n. 6498 del 26 aprile 2012 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Istituto di credito avverso la sentenza del giudice d'appello che aveva qualificato come atto non costituente giusta causa di licenziamento
la condotta di un dipendente di Banca trovato, da parte delle forze dell'ordine, in possesso di droga. La Suprema Corte ha ritenuto che le considerazioni del giudice d'appello - che aveva ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento - in ordine agli effetti complessivi delle sostanze stupefacenti (secondo la Corte territoriale, dal punto di vista della compromissione dell'elemento fiduciario, è differente detenere eroina o crak dal detenere marjuana e hashish), anche in relazione agli effetti delle sostanze alcoliche (l'episodio, nella sua materialità, non sarebbe meno grave di quello del dipendente che viene trovato nella notte tra sabato e domenica ubriaco), alle condizioni di tempo e di luogo (in piena estate, in zona di mare, la notte tra sabato e domenica), ai riflessi sociali, poste come presupposto della valutazione sulla gravità della condotta del lavoratore, nel giudizio di proporzionalità, sono assertive, non fondate su prove, e non possono essere ricondotte ai canoni giuridici delle massime di esperienza, o dei fatti notori, non risultando estrinsecato il complessivo percorso logico-motivazionale. La sentenza
della Corte d'appello si articola, secondo i giudici di legittimità, in una valutazione non adeguatamente motivata, nè coerente sul piano logico e l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa) compiuta dal giudice di merito, ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento, si avvale di una motivazione carente e non adeguata.

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