La Corte di Cassazione, in relazione a quanto dispone l'articolo 246 del codice di procedura civile (incapacità a testimoniare) che vieta di sentire nel processo testimoni che possano avere un interesse nella causa tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio, ha chiarito che, sebbene la violazione della norma comporti la nullità della testimonianza, va considerato che detta nullità è posta a tutela degli interessi delle parti e per questo si deve considerare non come una nullità assoluta ma come una nullità relativa. Per tali ragioni per farla valere occorre che la parte interessata la eccepisca subito dopo l'espletamento della prova. In mancanza - spiega la Corte (sentenza n.5643/2012) - la nullità si deve considerare sanata. Il secondo comma dell'articolo 157 c.p.c. infatti, relativo alla rilevabilità e sanatoria
delle nullità, stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso". Non solo: se l'eccezione viene respinta con ordinanza, la parte interessata deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e dei successivi atti d'impugnazione giacché in mancanza l'eccezione si considera rinunciata con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza.

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