"In relazione al sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo." Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5672 del 10 aprile 2012, ha accolto il ricorso incidentale proposto da un avvocato che per errore - di cui era corresponsabile anche la Cassa di Previdenza - aveva versato contributi in misura inferiore rispetto al dovuto. La Suprema Corte ha precisato che "nessuna norma della previdenza forense
prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga "annullata" l'annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al dovuto. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui all'art. 1 legge 141/92 ove si prevede che la pensione di vecchiaia «è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali»." Gli Ermellini sottolineano come il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve essere "integrale", ma che sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. L'effetto di tale meccanismo - si legge nella sentenza
- è che si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa, ma si tratta di "un effetto ineliminabile conseguenza della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia della intera annualità."

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