Il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2003 ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. Il provvedimento, innanzitutto, assegna alla giustizia sportiva la disciplina sostanziale delle questioni per le quali l'ordinamento dello Stato non ravvisa interessi giuridicamente rilevanti; ne deriva, sul piano processuale, che tali situazioni non possono più essere qualificate come diritti soggettivi né come interessi legittimi. Il provvedimento, poi, prevede per tutti i casi, la necessaria pregiudizialità del ricorso alla giustizia sportiva, con esaurimento dei relativi rimedi, prima di potersi adire la giurisdizione dello Stato.
Il provvedimento, comunque, riserva alla giustizia sportiva le questioni concernenti: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.
Tali questioni, previo esaurimento dei rimedi, si propongono dinanzi al giudice civile se di natura patrimoniale e non coinvolgenti né il CONI, né le Federazioni; dinanzi al giudice amministrativo in tutti i casi residuali che sarebbe impossibile prevedere preventivamente.

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