La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5371 del 4 aprile 2012, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per aver effettuato, nel corso della sua attività di sorvegliante addetto all'ingresso di un ospedale, telefonate di svago. La Corte di Appello aveva rilevato il disvalore della condotta posta in essere dal lavoratore, lesiva delle esigenze di efficace svolgimento dell'attività di vigilanza in ospedale pubblico e la decisione dei giudici di merito è stata confermata dalla Suprema Corte che ha precisato come "nella specie è stato conferito giusto risalto al tipo di attività svolta dall'addetto alla sorveglianza all'ingresso del presidio ospedaliero, che richiede particolare attenzione per evitare il rischio di intrusioni di soggetti non autorizzati, eventualmente pericolosi, in un ambiente quale quello ospedaliero, evidenziandosi anche il pregiudizio rispetto alla perdita di future commesse da parte della società che aveva in appalto
il servizio.". Inoltre - ricordano gli Ermellini - che "nella ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore che si concreti in una violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 cod. civ., ma anche del dovere di fedeltà all'impresa, di cui all'art. 2105 cod. civ., la legittimità della sanzione deve essere valutata, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o del giustificato motivo soggettivo, tenendo conto della idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa".

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